Emergenza Coronavirus.

 

Il Consiglio di Ministri di ieri, 16 marzo 2020, ha approvato il Decreto sopra titolato, contenente interventi su cinque fronti:

1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. misure di sostegno per specifici settori economici.

 

In questa circolare affrontiamo i più urgenti e significativi concernenti gli adempimenti fiscali  e contributivi in scadenza.

 

 

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)
 

Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:
> al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;

> al 31 maggio per gli altri contribuenti.

 

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

 

 

Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2)

 

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

 

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)

 

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020,
diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno
2020.
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

 

 

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

 

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di  contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

 

Di seguito l’elenco completo (incluso nella bozza del Decreto) di cui si attende la conferma con la pubblicazione del Decreto stesso in G.U.:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili,
nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

 

Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 65)

 

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

 

 

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58, comma 6)

 

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25 bis D.P.R. 600/1973 (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
 

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

 

 

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64)

 

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)
 

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

 

 

Credito d’imposta contratti di locazione (articolo 62)
 

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

 

Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)
 

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 

 

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)

 

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

 

 

Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)

 

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.

 

 

 

Per lo Studio BRC Associati

Rag. Roberto Reggi